Il Dirigente Scolastico dispone la ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi della scuola dell’infanzia, delle scuole primarie e per le classi prime della scuola secondaria di I grado a far data da mercoledì 7 aprile p.v. ex art. 2 del D.L. 44/2021 in cui si ribadisce che “dal 7 aprile al 30 aprile 2021 è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni” e successivamente “la predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS – CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica” Fatto salvo che, sulla scorta dello stesso art.2 c.1 in cui si precisa che “i provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio”;