In relazione alla pubblicazione e consultazione degli esiti degli scrutini finali delle classi intermedie di ogni ordine e grado e dell’ammissione agli Esami di Stato, la Nota ministeriale 9168 del 09/06/2020 precisa che gli stessi devono essere pubblicati nel registro elettronico, con le seguenti modalità: - gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva o alla prova d’esame sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento - i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.